Il terzo comma dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, e' cosi' modificato: "Sono altresi' eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 10.000.000, oltre IVA".

Testo vigente dal 11 novembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-06;464~art2 · fonte del testo