Il terzo comma dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, e' cosi' modificato: "Sono altresi' eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 10.000.000, oltre IVA".
Testo vigente dal 11 novembre 1987
