Art. 14 — Termini e competenza

L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermita' o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestivita' della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato. Il provvedimento finale e' adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed e' notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della espressione del parere del Comitato, e' adottato un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedimentali previsti dal presente regolamento. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrita' fisica, psichica o sensoriale per la quale e' stato concesso l'equo indennizzo, puo' per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo gia' concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento. La competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti finali dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento e' del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa amministrazione.

Testo vigente dal 7 gennaio 2002

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 81/2016

    Questione inammissibile
    7 aprile 2016

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui stabilisce che, nell'ipotesi di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica, psichica o sensoriale, si può richiedere la revisione dell'equo indennizzo entro un termine di decadenza di cinque anni, che decorre dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento di concessione. Le censure del rimettente si appuntano in via esclusiva contro una disciplina di rango regolamentare, sottratta al sindacato incidentale di costituzionalità che è limitato alle fonti primarie. Sull'impossibilità per la Corte di sindacare direttamente un analogo atto di normazione secondaria, v. la citata ordinanza n. 208/1997. Sulla possibilità per il rimettente di denunciare un vizio non del regolamento in quanto tale, bensì della relativa legge di autorizzazione, v. la citata sentenza n. 427/2000. Per l'orientamento che sottrae al sindacato incidentale di legittimità costituzionale, limitato alle fonti primarie, questioni incentrate su atti sprovvisti di forza di legge, v. le citate ordinanze nn. 389/2004 e 43/1998. Sulla spettanza ai giudici comuni del sindacato sulle fonti di normazione secondaria, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 94/1964 e ordinanza n. 484/1993.

    Art. 14 Regolamento · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 17 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-29;461~art14 · fonte del testo