Art. 9-bis — Ufficio del vice Ministro
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 luglio 2003, n. 227.
Abrogato dal 6 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 luglio 2003, n. 227.
Abrogato dal 6 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2002 al 6 settembre 2003. 83 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 dell'articolo 9, al Vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita' di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centoventi unita' di cui all'articolo 5, comma 1. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attivita' del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 LUGLIO 2003, N. 227
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-22;451~art9bis · fonte del testo
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