Art. 8 — Ufficio e Segreteria del Vice Ministro e Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 198.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 198.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 2007 al 1 gennaio 2009. 332 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 in relazione alla nomina a Sottosegretario di Stato, che non viene meno con l'eventuale nomina a Vice Ministro, al Sottosegretario di Stato eventualmente nominato Vice Ministro presso il Ministero puo' essere attribuito dal Ministro un ulteriore contingente pari a quello di cui al comma 2. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di centodiciannove unita' di cui all'articolo 5, comma 1. Il Ministro, in ragione della particolare complessita' della delega attribuita, puo' autorizzare il Vice Ministro, entro il limite complessivo della spesa prevista per il personale degli uffici di diretta collaborazione, a nominare, anche fra estranei alla pubblica amministrazione, oltre al Capo della segreteria di cui al comma 2, che coordina l'attivita' del personale di supporto, un consigliere giuridico, che e' responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce, nonche', ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Ove alla nomina provveda il Ministro in conformita' alla designazione effettuata dal Vice Ministro, l'autorizzazione si intende implicita nella nomina stessa. Per contenere la spesa entro il limite complessivo previsto, puo' essere attribuito ad uno stesso soggetto anche piu' di uno dei predetti incarichi, ferma restando l'unicita' del trattamento economico nella misura maggiore fra quelle specificamente previste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2008, N. 198
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-20;187~art8 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.