Art. 10 — Modalità della gestione
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 luglio 2003, n. 227.
Abrogato dal 6 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 luglio 2003, n. 227.
Abrogato dal 6 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 2001 al 6 settembre 2003. 251 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero, assegnando unita' di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al cinquanta per cento delle unita' addette agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2. Si applica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Il Dipartimento dell'amministrazione generale. del personale e dei servizi del Ministero fornisce altresi' le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 LUGLIO 2003, N. 227
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-22;451~art10 · fonte del testo
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