Art. 10 — Ufficio del Vice Ministro
[1]In aggiunta al contingente di personale previsto dall'articolo 9, comma 2, al Vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita' di personale. Si applica il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attivita' del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 1) che "L'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, opera a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente".
Testo vigente dal 5 gennaio 2023
