Art. 8 — Ufficio e Segreteria dei vice Ministri e Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 settembre 2007, n. 187.
Abrogato dal 22 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 settembre 2007, n. 187.
Abrogato dal 22 novembre 2007
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3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2003 al 22 novembre 2007. 238 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di novantadue unita' di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 al vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita' di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di centosessanta unita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, un Capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonche', ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente ciascun vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 SETTEMBRE 2007, N. 187
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-19;455~art8 · fonte del testo
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