Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 settembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 2001 al 6 settembre 2003. 409 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: La segreteria del Ministro e' composta dal Capo della segreteria particolare e dal Segretario particolare. Il Capo della segreteria particolare sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il Segretario particolare cura i rapporti del Ministro con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, puo' essere articolato, con decreto del Ministro, in distinte aree organizzative. L'Ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari del Ministero, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, l'analisi di fattibilita' delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e le istituzioni comunitarie. Provvede, altresi', allo studio ed alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa ed al coordinamento generale dell'attivita' degli uffici del Ministero nelle predette materie. Cura, inoltre, i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. La segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attivita' di supporto e' svolta in accordo con i Dipartimenti competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonche' mediante la promozione di nuove attivita' ed iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico. L'ufficio stampa cura, fra l'altro, i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Esso e' costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della predetta legge, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge medesima. Il Ministro puo' essere, inoltre, coadiuvato da un portavoce secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 150 del 2000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 LUGLIO 2003, N. 227

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-22;451~art3 · fonte del testo