di visite 1. L'insieme degli accertamenti tecnici e delle ispezioni concernenti l'idoneita' della nave alla navigazione costituisce una visita. 2. Ai fini degli accertamenti per il rilascio e per la conferma dei documenti di sicurezza di cui alla legge ed alla convenzione, le visite alle quali devono essere sottoposte le navi, sono: "visite iniziali", prima dell'entrata in servizio o, per navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, prima dell'ottenimento dei certificati definitivi; "visite periodiche", alla scadenza dei periodi di validita' dei certificati di sicurezza, di idoneita' e delle annotazioni di sicurezza; "visite intermedie", con intervalli piu' brevi delle periodiche, come stabilito nel presente regolamento; "visite occasionali", quando se ne verifichi la necessita' come previsto dal successivo Art. 27.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
