di visite 1. L'insieme degli accertamenti tecnici e delle ispezioni concernenti l'idoneita' della nave alla navigazione costituisce una visita. 2. Ai fini degli accertamenti per il rilascio e per la conferma dei documenti di sicurezza di cui alla legge ed alla convenzione, le visite alle quali devono essere sottoposte le navi, sono: "visite iniziali", prima dell'entrata in servizio o, per navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, prima dell'ottenimento dei certificati definitivi; "visite periodiche", alla scadenza dei periodi di validita' dei certificati di sicurezza, di idoneita' e delle annotazioni di sicurezza; "visite intermedie", con intervalli piu' brevi delle periodiche, come stabilito nel presente regolamento; "visite occasionali", quando se ne verifichi la necessita' come previsto dal successivo Art. 27.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art17 · fonte del testo