delle visite 1. Le visite di cui all'articolo precedente, ferme le prescrizioni dell'Art. 165 del codice della navigazione, sono disposte dal capo del circondario marittimo su richiesta dell'armatore o di un suo rappresentante e, per navi estere, su richiesta della competente autorita' consolare. 2. Il capo del circondario marittimo, su richiesta degli interessati di cui al precedente comma, puo' consentire che una visita iniziata in un porto del proprio circondario venga completata in un altro porto, purche' la visita stessa sia compiuta entro i due mesi precedenti la data di scadenza dei certificati o delle annotazioni di sicurezza di cui e' provvista la nave; copia del verbale riguardante gli accertamenti effettuati deve essere inviata all'autorita' marittima interessata al completamento della visita. 3. Nei porti esteri le visite di cui all'articolo precedente sono disposte dall'autorita' consolare su richiesta del comandante della nave. 4. Fermo il disposto dell'Art. 27 della legge, l'ente tecnico effettua accertamenti tecnici preliminari ai lavori della commissione di cui all'Art. 28 della legge e degli organi di esecuzione delle visite di cui all'Art. 19 del presente regolamento in base ai quali rilascia apposita documentazione. 5. I comandanti delle navi ed i direttori di macchina o loro delegati, nel corso delle visite, hanno l'obbligo di denunciare le avarie e gli inconveniente attinenti le norme del presente regolamento, verificatisi nel corso dell'esercizio.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art18 · fonte del testo