L'incarico di cassiere e' conferito con provvedimento formale del titolare del centro di responsabilita' o, in mancanza, del dirigente generale preposto alla direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 32. Con lo stesso provvedimento viene anche nominato l'impiegato incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In ogni amministrazione centrale vi e' un solo cassiere. Per gli uffici centrali che abbiano struttura autonoma o ubicazione distinta da quella dell'amministrazione cui appartengono, si puo' procedere alla nomina di apposito cassiere. I provvedimenti di conferimento dell'incarico sono comunicati all'ufficio riscontrante coesistente presso l'amministrazione di appartenenza.

Testo vigente dal 13 novembre 2002

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254~art35 · fonte del testo