Art. 27 — Custodia dei fondi
La custodia dei fondi, dei titoli e dei valori va effettuata in una o due casseforti, a piu' congegni di chiusura, le cui chiavi sono affidate, separatamente, agli agenti indicati nel presente capo. Detti agenti sono solidalmente responsabili della custodia. Nelle casseforti possono essere custoditi denaro contante, avvisi di emissione di ordinativi di pagamento, marche da bollo, vaglia cambiari e postali, assegni circolari ed ogni altro titolo che sia considerato come denaro dell'Amministrazione, nonche' i fondi, i titoli, i valori e gli oggetti preziosi comunque affidati all'ufficio o reparto per l'amministrazione o per la custodia. Nelle casseforti non possono essere custoditi denaro, oggetti e valori in genere di proprieta' privata, tranne quelli del dipendente personale defunto.
Testo vigente dal 24 ottobre 1992
