Art. 36 — Durata dell'incarico e qualifica funzionale
L'incarico di cassiere e' conferito per un periodo non superiore a cinque anni al personale di ruolo dell'amministrazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, e puo' essere rinnovato una sola volta. Il sostituto del cassiere appartiene allo stesso ruolo ed alla stessa area funzionale e posizione economica dell'agente titolare. Il cassiere o il suo sostituto non possono delegare le proprie funzioni ad altri impiegati, rimanendo ferma in ogni caso la personale responsabilita' dei medesimi.
Testo vigente dal 13 novembre 2002
