Art. 28 — Consegnatario e cassiere
(( Le funzioni di consegnatario e di cassiere sono affidate dal coordinatore generale a funzionari in servizio, i quali assumono rispettivamente la denominazione di consegnatario e di cassiere. )) E' consentito affidare gli incarichi di consegnatario e di cassiere allo stesso funzionario, nonche' al funzionario delegato. Con il provvedimento di assegnazione, vengono anche designati gli impiegati, di qualifica pari o inferiore, incaricati di sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Testo vigente dal 21 novembre 2013
