Art. 28 — Consegnatario e cassiere

(( Le funzioni di consegnatario e di cassiere sono affidate dal coordinatore generale a funzionari in servizio, i quali assumono rispettivamente la denominazione di consegnatario e di cassiere. )) E' consentito affidare gli incarichi di consegnatario e di cassiere allo stesso funzionario, nonche' al funzionario delegato. Con il provvedimento di assegnazione, vengono anche designati gli impiegati, di qualifica pari o inferiore, incaricati di sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Testo vigente dal 21 novembre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1998 al 21 novembre 2013. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte.

Le funzioni di consegnatario e di cassiere sono affidate tolto: dalla commissione aggiunto: dal coordinatore generale a funzionari in servizio tolto: cheaggiunto: , i quali assumono rispettivamente la denominazione di consegnatario e di cassiere. E' consentito affidare gli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442~art28 · fonte del testo