Tutte le operazioni di entrata e di uscita debbono essere registrate, giornalmente, in un apposito giornale di cassa. Detto giornale di cassa deve essere conforme al modello prescritto dal Dipartimento della pubblica sicurezza e tenuto senza alterazioni o cancellature; le eventuali correzioni debbono essere eseguite mediante successive registrazioni di rettifica, facendo opportuni richiami alle partite corrette. Presso gli uffici e reparti di cui al comma 1 dell'art.29, sono tenuti due analoghi registri, in corrispondenza delle gestioni dei fondi ad essi affidate. Le operazioni che interessano la cassa di riserva, oltreche' sul giornale di cassa di cui al comma 1, debbono essere annotate anche su un apposito registro dei valori depositati nella stessa cassa di riserva. Le registrazioni concernenti le operazioni contabili sopraindicate e la tenuta delle relative scritture possono essere effettuate mediante l'impiego di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. In tale caso, al termine di ogni giornata in cui sono stati eseguiti movimenti nei registri previsti dal presente articolo, debbono essere stampate le pagine del registro interessato al movimento, con l'indicazione del numero progressivo e delle operazioni di entrata e di uscita.

Testo vigente dal 24 ottobre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417~art31 · fonte del testo