Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono:

  • a)le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello stato civile;
  • b)gli atti di riconoscimento ((del figlio nato fuori del matrimonio)) ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile;
  • c)gli atti di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo comma, del codice civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
  • d)gli atti di consenso prestati ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
  • e)i processi verbali di cui all'articolo 38. Nei medesimi archivi si trascrivono:
  • a)le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita;
  • b)gli atti di nascita ricevuti all'estero;
  • c)gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
  • d)gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra;
  • e)le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita;
  • f)i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;
  • g)i provvedimenti in materia di adozione. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perche' in precedenza omessi.

Testo vigente dal 31 marzo 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 marzo 2015

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2000 al 31 marzo 2015. 3 parole tolte, 6 parole aggiunte.

b) gli atti di riconoscimento tolto: di filiazione naturale aggiunto: del figlio nato fuori del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396~art28 · fonte del testo