Art. 28 — Iscrizioni e trascrizioni
Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono:
- a)le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello stato civile;
- b)gli atti di riconoscimento ((del figlio nato fuori del matrimonio)) ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile;
- c)gli atti di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo comma, del codice civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
- d)gli atti di consenso prestati ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
- e)i processi verbali di cui all'articolo 38. Nei medesimi archivi si trascrivono:
- a)le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita;
- b)gli atti di nascita ricevuti all'estero;
- c)gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
- d)gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra;
- e)le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita;
- f)i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;
- g)i provvedimenti in materia di adozione. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perche' in precedenza omessi.
Testo vigente dal 31 marzo 2015
