Art. 71 — Iscrizioni e trascrizioni
Negli archivi di cui all'articolo 10, si iscrivono:
- a)le dichiarazioni di morte che sono fatte direttamente all'ufficiale dello stato civile;
- b)gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile forma in seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da ospedali, da case di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria;
- c)gli atti di morte ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano le formule predisposte;
- d)gli atti formati ai sensi degli articoli 75 e 78. Nei medesimi archivi si trascrivono:
- a)gli atti di morte ricevuti dall'estero;
- b)gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
- c)gli atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.
Testo vigente dal 30 dicembre 2000
