Negli archivi di cui all'articolo 10, si iscrivono:

  • a)le dichiarazioni di morte che sono fatte direttamente all'ufficiale dello stato civile;
  • b)gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile forma in seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da ospedali, da case di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria;
  • c)gli atti di morte ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano le formule predisposte;
  • d)gli atti formati ai sensi degli articoli 75 e 78. Nei medesimi archivi si trascrivono:
  • a)gli atti di morte ricevuti dall'estero;
  • b)gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
  • c)gli atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.

Testo vigente dal 30 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396~art71 · fonte del testo