Art. 27 — Acquisto della cittadinanza
L'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui e' stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto, di concessione avviene in data posteriore.
Testo vigente dal 30 dicembre 2000
