Art. 43 — Annotazioni
La dichiarazione di riconoscimento di un figlio ((nato fuori del matrimonio)), fatta a norma dell'articolo 254 del codice civile, e' annotata nell'atto di nascita. Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l'atto e' ricevuto, l'ufficiale dello stato civile trasmette copia dell'atto di riconoscimento, ai fini dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata dichiarata la nascita.
Testo vigente dal 31 marzo 2015
