Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale dello stato civile iscrive:

  • a)gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui ((e le unioni civili costituite davanti a lui e quelle di cui all'articolo 70-octies, comma 5));
  • b)gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 11 del codice civile ((e le unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 70-novies));
  • c)gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice civile ((, e le unioni civili costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti a norma dell'articolo 70-decies));
  • d)gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell'articolo 109 del codice civile ((, e le unioni civili costituite per delega a norma dell'articolo 70-quater));
  • e)gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
  • f)gli atti del matrimoni ((e di costituzione delle unioni civili)) ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano le formule stabilite;
  • g)le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo 157 del codice civile;
  • g-ter)gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;5
  • g-quater)((gli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di scioglimento;
  • g-quinquies)la manifestazione congiunta di volonta' di scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma della predetta disposizione, previamente comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea;
  • g-sexies)la dichiarazione con la quale le parti, dopo la costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.)) Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive:
  • a)gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto;
  • b)gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, ((e delle unioni civili costituite per delega ai sensi dell'articolo 70-quater,)) trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi ((o delle parti dell'unione civile));
  • b-bis)gli atti di costituzione di unione civile avvenuti in un comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza delle parti;
  • c)gli atti dei matrimoni celebrati all'estero ((e le unioni civili costituite all'estero));
  • c-bis)gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;
  • d)gli atti dei matrimoni celebrati ((o le unioni civili costituite)) dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia;
  • e)gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi ((e gli atti e i processi verbali di costituzione delle unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti dell'unione civile)), a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;
  • f)le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio ((o dell'unione civile));
  • g)le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullita', lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio gia' iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;
  • g-bis)le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullita', lo scioglimento di unioni civili ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile gia' iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;
  • h)le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2, dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121;
  • h-bis)gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
  • h-ter)gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile, nonche' di modifica delle condizioni dello scioglimento. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere trascritti per intero.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 12, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Testo vigente dal 11 febbraio 2017

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 63, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 2014 al 11 febbraio 2017. 431 parole aggiunte in 18 capoversi.

a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui aggiunto: e le unioni civili costituite davanti a lui e quelle di cui all'articolo 70-octies, comma 5;

b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 11 del codice civile aggiunto: e le unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 70-novies;

c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice civileaggiunto: , e le unioni civili costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti a norma dell'articolo 70-decies;

d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell'articolo 109 del codice civileaggiunto: , e le unioni civili costituite per delega a norma dell'articolo 70-quater;

f) gli atti del matrimoni aggiunto: e di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano le formule stabilite;

aggiunto: g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di scioglimento;

aggiunto: g-quinquies) la manifestazione congiunta di volonta' di scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma della predetta disposizione, previamente comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea;

aggiunto: g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti, dopo la costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive:

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, aggiunto: e delle unioni civili costituite per delega ai sensi dell'articolo 70-quater, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi aggiunto: o delle parti dell'unione civile;

aggiunto: b-bis) gli atti di costituzione di unione civile avvenuti in un comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza delle parti;

c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero aggiunto: e le unioni civili costituite all'estero;

aggiunto: c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;

d) gli atti dei matrimoni celebrati aggiunto: o le unioni civili costituite dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia;

e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi aggiunto: e gli atti e i processi verbali di costituzione delle unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti dell'unione civile, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;

f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio aggiunto: o dell'unione civile;

aggiunto: g-bis) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullita', lo scioglimento di unioni civili ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile gia' iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;

aggiunto: h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

aggiunto: h-ter) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile, nonche' di modifica delle condizioni dello scioglimento. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere trascritti per intero.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396~art63 · fonte del testo