Art. 49 — Annotazioni
Negli atti di nascita si annotano:
- a)I provvedimenti di adozione e di revoca;
- b)i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione;
- c)le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;
- d)i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;
- e)le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;
- f)gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio, gli atti di costituzione dell'unione civile, iscritta anche ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;
- g)le sentenze che pronunciano la nullita', lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ((e quelle che pronunciano la nullita' o lo scioglimento dell'unione civile));
- g-bis)gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio ((e quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile));
- g-ter)gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ((e quelli di scioglimento dell'unione civile)) ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; 5
- h)i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto;
- i)gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;
- j)le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
- k)gli atti di riconoscimento ((del figlio nato fuori del matrimonio)), in qualunque forma effettuati;
- l)le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne e' ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto;
- m)le sentenze che pronunciano la nullita' o l'annullamento dell'atto di riconoscimento;
- n)LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2015, N. 26;
- o)le sentenze che dichiarano o disconoscono che il figlio e' nato nel matrimonio;
- p)i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facolta' di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto;
- q)le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;
- r)gli atti di morte;
- s)i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto gia' iscritto o trascritto nei registri. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2015, N. 26. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2015, N. 26. Le annotazioni di cui al comma 1 possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 12, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
Testo vigente dal 11 febbraio 2017
