[1]Indennita' pensionabile A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

[2]Qualifiche

[3]Incrementi mensili lordi

[4]Importi mensili lordi

[5]Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario

[6]52,98

[7]868,08

[8]Commissario/Commissario penitenziario

[9]51,50

[10]859,20

[11]Vice Commissario / Vice commissario penitenziario

[12]50,38

[13]825,38

[14]Sostituto Commissario "coordinatore"

[15]51,50

[16]849,90

[17]Sostituto Commissario

[18]51,50

[19]849,90

[20]Ispettore Superiore (con 8 anni)

[21]50,90

[22]840,00

[23]Ispettore Superiore

[24]50,90

[25]840,00

[26]Ispettore capo (con 10 anni)

[27]50,48

[28]803,98

[29]Ispettore capo

[30]50,48

[31]803,98

[32]Ispettore

[33]48,92

[34]779,02

[35]Vice Ispettore

[36]47,38

[37]754,58

[38]Sovrintendente Capo "coordinatore"

[39]48,69

[40]775,39

[41]Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)

[42]48,69

[43]775,39

[44]Sovrintendente Capo

[45]48,69

[46]775,39

[47]Sovrintendente

[48]47,87

[49]731,77

[50]Vice Sovrintendente

[51]47,84

[52]728,34

[53]Assistente Capo "coordinatore"

[54]47,78

[55]662,88

[56]Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)

[57]47,78

[58]662,88

[59]Assistente Capo

[60]47,78

[61]662,88

[62]Assistente

[63]44,17

[64]606,57

[65]Agente scelto

[66]44,14

[67]563,44

[68]Agente

[69]43,90

[70]531,70

[71]1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57

1

con decorrenza dal 1 febbraio 2021

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico

D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53

2

con decorrenza dal 1 gennaio 2024

Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi di cui alla tabella riportata nell'art. 4 del medesimo D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53.

Testo vigente dal 3 maggio 2025

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Che cosa è cambiato dal 3 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2022 al 3 maggio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53

    Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi di cui alla tabella riportata nell'art. 4 del medesimo D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;39~art4 · fonte del testo