[1]Indennita' pensionabile A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
[2]Qualifiche
[3]Incrementi mensili lordi
[4]Importi mensili lordi
[5]Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario
[6]52,98
[7]868,08
[8]Commissario/Commissario penitenziario
[9]51,50
[10]859,20
[11]Vice Commissario / Vice commissario penitenziario
[12]50,38
[13]825,38
[14]Sostituto Commissario "coordinatore"
[15]51,50
[16]849,90
[17]Sostituto Commissario
[18]51,50
[19]849,90
[20]Ispettore Superiore (con 8 anni)
[21]50,90
[22]840,00
[23]Ispettore Superiore
[24]50,90
[25]840,00
[26]Ispettore capo (con 10 anni)
[27]50,48
[28]803,98
[29]Ispettore capo
[30]50,48
[31]803,98
[32]Ispettore
[33]48,92
[34]779,02
[35]Vice Ispettore
[36]47,38
[37]754,58
[38]Sovrintendente Capo "coordinatore"
[39]48,69
[40]775,39
[41]Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)
[42]48,69
[43]775,39
[44]Sovrintendente Capo
[45]48,69
[46]775,39
[47]Sovrintendente
[48]47,87
[49]731,77
[50]Vice Sovrintendente
[51]47,84
[52]728,34
[53]Assistente Capo "coordinatore"
[54]47,78
[55]662,88
[56]Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)
[57]47,78
[58]662,88
[59]Assistente Capo
[60]47,78
[61]662,88
[62]Assistente
[63]44,17
[64]606,57
[65]Agente scelto
[66]44,14
[67]563,44
[68]Agente
[69]43,90
[70]531,70
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57
1con decorrenza dal 1 febbraio 2021
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico
D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53
2con decorrenza dal 1 gennaio 2024
Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi di cui alla tabella riportata nell'art. 4 del medesimo D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53.
Testo vigente dal 3 maggio 2025
