[1]A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

[2]Gradi e corrispondenti

[3]Incrementi mensili lordi

[4]Importi mensili lordi

[5]Capitano

[6]45,91

[7]315,94

[8]Tenente

[9]45,50

[10]313,17

[11]Sottotenente

[12]43,95

[13]302,49

[14]Primo Luogotenente

[15]46,50

[16]320,03

[17]Luogotenente

[18]46,50

[19]320,03

[20]Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)

[21]44,92

[22]309,15

[23]Primo Maresciallo

[24]44,92

[25]309,15

[26]Maresciallo Capo

[27]43,84

[28]301,74

[29]Maresciallo Ordinario

[30]43,06

[31]296,34

[32]Maresciallo

[33]42,32

[34]291,24

[35]Sergente Maggiore Capo con qualifica speciale

[36]42,90

[37]295,25

[38]Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)

[39]42,90

[40]295,25

[41]Sergente Maggiore Capo

[42]42,90

[43]295,25

[44]Sergente maggiore

[45]41,98

[46]288,91

[47]Sergente

[48]41,34

[49]284,52

[50]Caporal Maggiore Capo Scelto con qualifica speciale

[51]41,56

[52]286,02

[53]Caporal Maggiore Capo Scelto (con 5 anni nel grado)

[54]41,56

[55]286,02

[56]Caporal Maggiore Capo Scelto

[57]41,56

[58]286,02

[59]Caporal Maggiore Capo

[60]41,34

[61]284,52

[62]Caporal Maggiore Scelto

[63]41,20

[64]283,58

[65]Primo Caporal Maggiore

[66]41,01

[67]282,25

[68]1 2 3 A decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, trovano applicazione, con riferimento agli incrementi dell'indennita' mensile pensionabile riferiti al triennio contrattuale 2016-2018, nella misura dell'otto per cento.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173

1

con decorrenza dal 1 gennaio 2020

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, ha disposto (con l'art. 10, comma 7-bis) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, e' rideterminato nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati: a) euro 327,03 per primo luogotenente; b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale; c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale".

D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56

2

con decorrenza dal 1 febbraio 2021

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate dall'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico"

D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52

3

con decorrenza dal 1 gennaio 2024

Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi indicati nella tabella di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 medesimo.

Testo vigente dal 3 maggio 2025

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 3 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2022 al 3 maggio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52

    Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi indicati nella tabella di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 medesimo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;40~art4 · fonte del testo