Art. 2 — Indennità pensionabile
[1]Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:
[2]Qualifica
[3]Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro)
[4]Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005(euro)
[5]Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate....
[6]14,80
[7]7,70
[8]Commissario capo e qualifiche equiparate....
[9]14,50
[10]7,60
[11]Commissario e qualifiche equiparate....
[12]14,40
[13]7,50
[14]Vice commissario e qualifiche equiparate....
[15]13,80
[16]7,20
[17]Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate....
[18]14,00
[19]7,40
[20]Ispettore capo e qualifiche equiparate....
[21]13,40
[22]7,00
[23]Ispettore e qualifiche equiparate....
[24]13,00
[25]6,80
[26]Vice ispettore e qualifiche equiparate....
[27]12,60
[28]6,60
[29]Sovrintendente capo e qualifiche equiparate....
[30]12,90
[31]6,80
[32]Sovrintendente e qualifiche equiparate....
[33]12,20
[34]6,40
[35]Vice sovrintendente e qualifiche equiparate....
[36]12,10
[37]6,40
[38]Assistente capo e qualifiche equiparate....
[39]10,90
[40]5,70
[41]Assistente e qualifiche equiparate....
[42]9,90
[43]5,20
[44]Agente scelto e qualifiche equiparate....
[45]9,10
[46]4,80
[47]Agente e qualifiche equiparate....
[48]8,40
[49]4,40 Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
[50]Qualifiche
[51]Incrementi mensili lordi (euro)
[52]Valori mensili lordi (euro)
[53]Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate
[54]13,00
[55]812,70
[56]Commissario capo e qualifiche equiparate
[57]12,70
[58]797,60
[59]Commissario e qualifiche equiparate
[60]12,60
[61]790,30
[62]Vice commissario e qualifiche equiparate
[63]12,10
[64]758,30
[65]Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate
[66]12,30
[67]772,10
[68]Ispettore capo e qualifiche equiparate
[69]11,80
[70]737,30
[71]Ispettore e qualifiche equiparate
[72]11,40
[73]714,40
[74]Vice ispettore e qualifiche equiparate
[75]11,00
[76]692,00
[77]Sovrintendente capo e qualifiche equiparate
[78]11,30
[79]711,10
[80]Sovrintendente e qualifiche equiparate
[81]10,70
[82]669,20
[83]Vice sovrintendente e qualifiche equiparate
[84]10,60
[85]665,90
[86]Assistente capo e qualifiche equiparate
[87]9,50
[88]598,90
[89]Assistente e qualifiche equiparate
[90]8,70
[91]545,30
[92]Agente scelto e qualifiche equiparate
[93]8,00
[94]500,30
[95]Agente e qualifiche equiparate
[96]12,90
[97]467,90
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170
1con decorrenza dal 1 ottobre 2007
Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al comma 2 del presente articolo, sono incrementate e rideterminate nei suddetti importi mensili lordi a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, come modificato dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la decorrenza delle misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al presente articolo viene retrodata al 1° febbraio 2007.
Testo vigente dal 9 giugno 2009
