[1]Indennita' pensionabile A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

[2]Gradi ed equiparati

[3]Incrementi mensili lordi

[4]Importi mensili lordi

[5]Capitano

[6]52,98

[7]868,08

[8]Tenente

[9]51,50

[10]859,20

[11]Sottotenente

[12]50,38

[13]825,38

[14]Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"

[15]51,50

[16]849,90

[17]Luogotenente

[18]51,50

[19]849,90

[20]Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)

[21]50,90

[22]840,00

[23]Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante

[24]50,90

[25]840,00

[26]Maresciallo capo

[27]50,48

[28]803,98

[29]Maresciallo ordinario

[30]48,92

[31]779,02

[32]Maresciallo

[33]47,38

[34]754,58

[35]Brigadiere capo "qualifica speciale"

[36]48,69

[37]775,39

[38]Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)

[39]48,69

[40]775,39

[41]Brigadiere capo

[42]48,69

[43]775,39

[44]Brigadiere

[45]47,87

[46]731,77

[47]Vice Brigadiere

[48]47,84

[49]728,34

[50]Appuntato scelto "qualifica speciale"

[51]47,78

[52]662,88

[53]Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)

[54]47,78

[55]662,88

[56]Appuntato scelto

[57]47,78

[58]662,88

[59]Appuntato

[60]44,17

[61]606,57

[62]Carabiniere scelto/Finanziere scelto

[63]44,14

[64]563,44

[65]Carabiniere/Finanziere

[66]43,90

[67]531,70

[68]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57

1

con decorrenza dal 1 febbraio 2021

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico"

Testo vigente dal 15 giugno 2022

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Che cosa è cambiato dal 15 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 2018 al 15 giugno 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57

    Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;39~art20 · fonte del testo