Art. 22 (Regolamento)
[1]Elezione del Direttore generale e del Vice Direttore generale dell'Ufficio internazionale
[2]1. Le elezioni del Direttore generale e del Vice Direttore generale dell'Ufficio internazionale hanno luogo a scrutinio segreto successivamente in una o piu' sedute che hanno luogo lo stesso giorno. E' eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti espressi dai Paesi membri presenti e votanti. Si procede al numero necessario di scrutini affinche' un candidato ottenga la maggioranza.
[3]2. Sono considerati come Paesi membri presenti e votanti quelli che votano per uno dei candidati regolarmente annunciati, le astensioni non essendo prese i considerazione nel conto dei voti necessari per costituire la maggioranza e neanche le schede bianche o nulle.
[4]3. Quando il numero di astensioni e di schede bianche o nulle supera la meta' del numero dei voti espressi in conformita' con il paragrafo 2, l'elezione e' rinviata ad una ulteriore seduta durante la quale non si terra' conto delle astensioni e delle schede bianche o nulle.
[5]4. Il candidato che ad un giro di scrutinio ha ottenuto il numero minore di voti, e eliminato.
[6]5. In caso di uguaglianza dei voti, si procede ad un primo e se del caso ad un secondo scrutinio supplementare, per tentare di spareggiare i candidati ex aequo, la votazione vertente unicamente su questi candidati. Se il risultato e negativo, decide la sorte. Il sorteggio e effettuato dal Presidente.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
