Art. 21 (Regolamento)
[1]Elezione dei membri del Consiglio esecutivo e del Consiglio consultivo degli studi postali.
[2]In vista di effettuare uno spareggio tra i paesi che hanno ottenuto lo stesso numero di voti alle elezioni dei membri del Consiglio esecutivo o del Consiglio consultivo degli studi postali, il Presidente procede al sorteggio.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
