Art. 21 (Regolamento)

[1]Elezione dei membri del Consiglio esecutivo e del Consiglio consultivo degli studi postali.

[2]In vista di effettuare uno spareggio tra i paesi che hanno ottenuto lo stesso numero di voti alle elezioni dei membri del Consiglio esecutivo o del Consiglio consultivo degli studi postali, il Presidente procede al sorteggio.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~regolamento-art21 · fonte del testo