Art. 93
[1]Condizioni di approvazione delle proposte relative alla convenzione e del suo Regolamento di esecuzione
[2]2. Per divenire esecutorie, le proposte presentate al Congresso relative alla presente Convenzione ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. Meta' almeno dei Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.
[3]2. Per divenire esecutorie, le proposte relative al Regolamento di esecuzione della Convenzione che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio esecutivo per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del consiglio esecutivo.
[4]3. Per divenire esecutorie, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente convenzione devono includere:
- a)l'unanimita' dei voti se si tratta di modifiche agli articoli primo a 18 (prima parte), 19 a 25, 26 paragrafo 1, lettere h) p) q) r) e s) 29, 32,41 paragrafi 2, 3 5 e 6, 48 a 55, 57 a 81 (seconda parte), 93 e 94 (quinta parte) della Convenzione a tutti gli articoli del suo Protocollo finale; b) i due terzi dei voti se si tratta di modifiche riguardo al merito di disposizioni diverse da quelle menzionate alla lettera a);
- c)la maggioranza dei voti se si tratta:
[5]1. di modifiche di natura redazionale alle disposizioni della Convenzione diverse da quelle menzionate alla lettera a);
[6]2. dell'interpretazione delle disposizioni della convenzione e del suo Protocollo finale.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
