Art. xxv
[1]Articolo XXV
[2]Stampe. Annessi autorizzati
[3]In deroga all'articolo 129, paragrafo 5, del Regolamento di esecuzione della Convenzione, le Amministrazioni postali della Francia e dell'Iraq non accetteranno salvo accordo bilaterale, che siano annessi a stampe impostate in grande quantita', cartoline, buste o imballaggi recanti l'indirizzo di un mittente non localizzato nel paese di origine degli invii.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
