Art. xxv

[1]Articolo XXV

[2]Stampe. Annessi autorizzati

[3]In deroga all'articolo 129, paragrafo 5, del Regolamento di esecuzione della Convenzione, le Amministrazioni postali della Francia e dell'Iraq non accetteranno salvo accordo bilaterale, che siano annessi a stampe impostate in grande quantita', cartoline, buste o imballaggi recanti l'indirizzo di un mittente non localizzato nel paese di origine degli invii.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~protocollo-artxxv · fonte del testo