Art. 44 (Convenzione)
di plichi chiusi con unita' militari 1. Possono essere scambiati dispacci chiusi, tramite i servizi territoriali, marittimi o aerei di altri paesi: 1.1 fra gli uffici postali di uno dei Paesi membri ed i comandanti delle unita' militari messe a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 1.2 fra i comandanti di queste unita' militari; 1.3 fra gli uffici postali di uno dei Paesi membri ed i comandanti di divisioni navali o aeree, o di navi o aerei da guerra di questo stesso paese stazionati all'estero; 1.4 fra i comandanti di queste divisioni navali o aeree o di navi o aerei da guerra dello stesso paese. 2. Gli invii di corrispondenza postale compresi nei dispacci di cui al paragrafo 1 devono essere esclusivamente indirizzati, o provenienti da membri di unita' militari o di Stato maggiore e dagli equipaggi delle navi o degli aerei destinatari o mittenti dei dispacci. Le tariffe e le condizioni di invio ad esse applicabili sono stabilite, secondo i propri regolamenti interni, dall'Amministrazione delle poste del Paese che ha messo a disposizione l'unita' militare, o al quale appartengono le navi o gli aerei. 4. Salvo intesa speciale, l'Amministrazione del paese che ha messo a disposizione l'unita' militare o dal quale dipendono le navi o gli aerei da guerra e' debitrice, verso le Amministrazioni interessate, delle spese di transito dei dispacci, delle spese terminali e delle spese di trasporto aereo.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
