[1]di dispacci chiusi con unita' militari
[2]1. Dispacci chiusi di posta-lettere possono essere scambiati tramite i servizi territoriali, marittimi o aerei di altri paesi:
[3]1.1 fra gli uffici postali di un paese membro e i comandanti delle unita' militari messe a disposizione dall'Organizzazione delle Nazioni Unite;
[4]1.2 fra i comandanti di tali unita' militari;
[5]1.3 fra gli uffici postali di un paese membro e i comandanti di divisioni navali o aeree o terrestri, di navi da guerra o di aerei militari che tale paese ha di stanza all'estero;
[6]1.4 fra i comandanti di divisioni navali o aeree o terrestri, di navi da guerra o di aerei militari dello stesso paese. 2. I dispacci di poste-lettere di cui al punto 1 devono contenere invii della posta-lettere esclusivamente diretti a o provenienti da membri delle unita' militari, dagli stati maggiori e dagli equipaggi delle navi o degli aerei di destinazione o di spedizione dei dispacci. L'amministrazione postale del paese che ha messo a disposizione l'unita' militare o al quale appartengono le navi e gli aerei, stabilisce le tariffe e le condizioni di spedizione applicabili a tali invii, sulla base della propria regolamentazione. 3. Salvo accordo particolare, l'amministrazione postale del paese che ha messo a disposizione l'unita' militare o dal quale dipendono le navi da guerra o gli aerei militari e' debitrice, verso le amministrazioni interessate, delle spese di transito dei dispacci, delle spese terminali e delle spese di trasporto aereo.
Testo vigente dal 2 marzo 2007
