[1]elettronica, EMS, logistica integrata e nuovi servizi

[2]1. Le amministrazioni postali possono convenire tra loro di partecipare ai seguenti servizi descritti nei Regolamenti:

[3]1.1. la posta elettronica, che e' un servizio che utilizza la trasmissione elettronica dei messaggi;

[4]1.2 IEMS, che e' un servizio postale espresso destinato a documenti e merci e che costituisce, per quanto possibile, il servizio postale fisico piu' veloce; le amministrazioni postali hanno la facolta' di fornire tale servizio sulla base dell'Accordo standard EMS multilaterale o di accordi bilaterali;

[5]1.3 il servizio di logistica integrata, che risponde pienamente ai bisogni della clientela in materia di logistica e comprende le tappe che precedono e seguono la trasmissione fisica delle merci e dei documenti;

[6]1.4 la marcatura postale elettronica, che attesta in maniera probante la realta' di un evento elettronico, sotto una data forma, in un certo momento, e al quale hanno partecipato una o piu' parti. 2. Le amministrazioni postali possono, di comune accordo, creare un nuovo servizio non espressamente previsto dagli Atti dell'Unione. Le tasse relative al nuovo servizio sono fissate da ogni amministrazione interessata, tenuto conto delle spese di gestione del servizio.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~art14 · fonte del testo