Art. 12 (Accordo Vaglia)

[1]Regolamento dei conti

[2]1. Salvo intesa speciale, il pagamento del saldo del conto generale o dell'importo dei conti mensili e' effettuato nella valuta utilizzata dall'Amministrazione creditrice per il pagamento dei vaglia.

[3]2. Ogni Amministrazione puo' mantenere presso l'Amministrazione del paese corrispondente degli averi da cui sono prelevate le somme dovute.

[4]3. Ogni Amministrazione che ha uno scoperto nei confronti di un'altra Amministrazione per un importo superiore ai limiti fissati dal Regolamento ha diritto di reclamare il versamento di un acconto.

[5]4. In caso di mancato pagamento entro i termini fissati dal Regolamento, gli importi dovuti maturano un interesse del 6 per cento annuo, a decorrere dal giorno della scadenza di tali termini fino al giorno del pagamento.

[6]5. Le disposizioni ciel presente Accordo e del suo Regolamento di esecuzione relative alla istituzione ed al regolamento dei conti non possono essere pregiudicate da alcuna misura unilaterale come moratoria, divieto di trasferimento ecc.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-vaglia-art12 · fonte del testo