Art. 11 (Accordo Vaglia)

[1]Compilazione di conti

[2]1. Ciascuna Amministrazione di pagamento compila, per ciascuna Amministrazione di emissione, un conto mensile conforme al modello MP 5 allegato degli importi pagati per i vaglia ordinari, oppure un conto mensile MP 15 allegato, per l'importo delle liste ricevute durante il mese per i mandati inviati per mezzo di liste; i conti mensili sono incorporati periodicamente in un conto generale che da' luogo alla determinazione di un saldo.

[3]2. In caso di attuazione del sistema di scambio misto di cui all'articolo RE 503, ciascuna Amministrazione di pagamento compila un conto mensile degli importi pagati, se i vaglia pervengono dall'Amministrazione di emissione direttamente nei suoi uffici di pagamento, oppure un conto mensile per l'importo dei mandati ricevuti durante il mese, se i vaglia pervengono dagli uffici postali dell'Amministrazione di emissione all'Ufficio di cambio.

[4]3. Se i mandati sono stati pagati in valute diverse, il titolo di credito piu' debole e convertito nella valuta del titolo di credito piu' forte, adottando come base di conversione il periodo cui il conto fa riferimento; tale corso medio deve essere calcolato uniformemente a quattro decimali.

[5]4. Il saldo dei conti puo' anche essere effettuato sulla base dei conti mensili, senza compensazione.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-vaglia-art11 · fonte del testo