Art. 11 (Accordo Vaglia)
[1]Compilazione di conti
[2]1. Ciascuna Amministrazione di pagamento compila, per ciascuna Amministrazione di emissione, un conto mensile conforme al modello MP 5 allegato degli importi pagati per i vaglia ordinari, oppure un conto mensile MP 15 allegato, per l'importo delle liste ricevute durante il mese per i mandati inviati per mezzo di liste; i conti mensili sono incorporati periodicamente in un conto generale che da' luogo alla determinazione di un saldo.
[3]2. In caso di attuazione del sistema di scambio misto di cui all'articolo RE 503, ciascuna Amministrazione di pagamento compila un conto mensile degli importi pagati, se i vaglia pervengono dall'Amministrazione di emissione direttamente nei suoi uffici di pagamento, oppure un conto mensile per l'importo dei mandati ricevuti durante il mese, se i vaglia pervengono dagli uffici postali dell'Amministrazione di emissione all'Ufficio di cambio.
[4]3. Se i mandati sono stati pagati in valute diverse, il titolo di credito piu' debole e convertito nella valuta del titolo di credito piu' forte, adottando come base di conversione il periodo cui il conto fa riferimento; tale corso medio deve essere calcolato uniformemente a quattro decimali.
[5]4. Il saldo dei conti puo' anche essere effettuato sulla base dei conti mensili, senza compensazione.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
