Art. 15 (Accordo Assegni)
[1]Retribuzione dell'Amministrazione di pagamento
[2]Le Amministrazioni che convengono di partecipare al servizio dei postassegni stabiliscono di comune accordo l'importo del corrispettivo destinato all'Amministrazione di pagamento.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
