Art. 15 (Accordo Assegni)

[1]Retribuzione dell'Amministrazione di pagamento

[2]Le Amministrazioni che convengono di partecipare al servizio dei postassegni stabiliscono di comune accordo l'importo del corrispettivo destinato all'Amministrazione di pagamento.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-assegni-art15 · fonte del testo