Art. 17 (Accordo Assegni)
[1]Disposizioni finali
[2]1. La Convenzione; l'Accordo relativo ai vaglia postali nonche' il suo Regolamento di esecuzione sono applicabili, se del caso, e per analogia, a tutto cio' che non e espressamente regolamentato dal presente Accordo.
[3]2. L'articolo 4 della costituzione non e' applicabile alla presente Intesa.
[4]3. Criteri di approvazione delle proposte relative alla presente Intesa.
[5]3.1 Al fine di divenire esecutorie, le proposte sottoposte al Congresso e relative al presente Accordo ed al suo regolamento di esecuzione devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi-membri presenti e votanti che sono Parti dell'Accordo. Almeno la meta' di questi Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento del voto.
[6]3.2 Per divenire esecutorie, le proposte relative al Regolamento di esecuzione del presente Accordo, che sono state rinviate per decisione dal Congresso al Consiglio esecutivo o presentato nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio esecutivo parti dell'Accordo.
[7]3.3 Per divenire esecutorie, le proposte presentate nell'intervallo tra due congressi concernenti il presente Accordo devono riscuotere:
- a)l'unanimita' dei voti, trattandosi di nuove disposizioni;
- b)i due terzi dei voti, trattandosi di modifiche alle disposizioni del presente Accordo;
- c)la maggioranza dei voti, trattandosi dell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, salvo i casi di controversie da sottoporre ad arbitrato, come previsto all'articolo 32 della costituzione.
[8]4. Il presente Accordo diventera' esecutivo il 1 gennaio 1991 e rimarra' in vigore fino all'entrata in vigore degli atti del Congresso successivo.
[9]In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale. Una copia ne sara' consegnata ad ogni parte dal Governo del paese sede del Congresso.
[10]Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989
Testo vigente dal 15 giugno 1994
