Art. 27 (Accordo)
[1]Recapito dei pacchi espresso
[2]1. Il recapito, mediante corriere speciale, di un pacco espresso o dell'avviso di arrivo e' esperito una sola volta.
[3]2. Se il tentativo e' infruttuoso, il pacco cessa di essere considerato espresso.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
