Art. 10 — Prelievi
(( Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonche' il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente. )) Le misure di cui al comma 1 possono comportare ((...)):
- a)le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;
- b)il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;
- c)la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;
- d)l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;
- e)l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;
- f)la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;
- g)l'allevamento in cattivita' di specie animali, nonche' la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale;
- h)la valutazione dell'effetto delle misure adottate. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillita' delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:
- a)l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
- b)qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).
Testo vigente dal 14 giugno 2003
