Art. 10 — Prelievi

(( Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonche' il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente. )) Le misure di cui al comma 1 possono comportare ((...)):

  • a)le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;
  • b)il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;
  • c)la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;
  • d)l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;
  • e)l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;
  • f)la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;
  • g)l'allevamento in cattivita' di specie animali, nonche' la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale;
  • h)la valutazione dell'effetto delle misure adottate. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillita' delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:
  • a)l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
  • b)qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

Testo vigente dal 14 giugno 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 giugno 2003

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1997 al 14 giugno 2003. 48 parole tolte, 27 parole aggiunte.

tolto: Il Ministero dell'ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, qualora risulti necessario,aggiunto: Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggioaggiunto: , le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 7, tolto: con proprio decreto stabilisce adeguate misure affinche' il prelievo, nell'ambiente naturale, aggiunto: comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonche' il loro sfruttamento, tolto: siano compatibili aggiunto: compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente. Le misure di cui al comma 1 possono comportaretolto: , in particolare, oltre alla prosecuzione del monitoraggio di cui all'articolo 7aggiunto: ...:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357~art10 · fonte del testo