Art. 11 — Deroghe

Il Ministero dell'ambiente (( e della tutela del territorio)), sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, puo' autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalita':

  • a)per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
  • b)per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprieta';
  • c)nell'interesse della sanita' e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
  • d)per finalita' didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni ((...)) necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
  • e)per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillita', e in particolare:
  • a)l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
  • b)qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b). Il Ministero dell'ambiente (( e della tutela del territorio)) trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovra' indicare:
  • a)le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
  • b)i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;
  • c)le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;
  • d)l'autorita' competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonche' i servizi e gli addetti all'esecuzione;
  • e)le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Testo vigente dal 14 giugno 2003

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 215/2019

    Parametro
    27 settembre 2019

    riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale),…

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 107 Testo unico costituzionali · Art. 11 Regolamento

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 14 giugno 2003

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1997 al 14 giugno 2003. 2 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il Ministero dell'ambiente aggiunto: e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto …

d) per finalita' didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni tolto: di riproduzioneaggiunto: ... necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b). Il Ministero dell'ambiente aggiunto: e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovra' indicare:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357~art11 · fonte del testo