Art. 3 — Zone speciali di conservazione

Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano individuano, (( i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della)) rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000". Il Ministro dell'ambiente (( e della tutela del territorio)), (( designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata)) i siti di cui al comma 1 quali "Zone speciali di conservazione", entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura 2000", (( il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce ((, anche finalizzandole alla redazione)) delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Il Ministro dell'ambiente (( e della tutela del territorio)) trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino (( da attuare.)) (( Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneita' dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva. ))

Testo vigente dal 14 giugno 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 14 giugno 2003

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1997 al 14 giugno 2003. 38 parole tolte, 166 parole aggiunte.

Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano individuano, tolto: con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat tolto: delle aggiunto: di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambientetolto: , aggiunto: e della tutela del territorio ai fini della formulazione tolto: della proposta del Ministro dell'ambiente alla Commissione europea, tolto: dei aggiunto: da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitariatolto: , per costituire la aggiunto: (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000". Il Ministro dell'ambientetolto: , in attuazione del programma triennale per la aree naturali protette, di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, designa aggiunto: e della tutela del territorio, designa, con proprio decretoaggiunto: , adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti di cui al comma 1 quali "Zone speciali di conservazione", entro … dei siti. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura 2000", il tolto: Ministro dell'ambiente aggiunto: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce tolto: nell'ambitoaggiunto: , anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge … che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Il Ministro dell'ambiente aggiunto: e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e … di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino aggiunto: da attuare. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneita' dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357~art3 · fonte del testo