Art. 14 — Ricerca e istruzione
Il Ministero dell'ambiente (( e della tutela del territorio)), d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attivita' scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversita' mediante la conservazione degli habitat naturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove, altresi', programmi di ricerca (( per la migliore attuazione del monitoraggio.)) Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obbiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3. Il Ministero dell'ambiente (( e della tutela del territorio)) d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di (( tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento.))
Testo vigente dal 14 giugno 2003
