Art. 9 — Tutela delle specie vegetali
Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento e' fatto divieto di:
- a)raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;
- b)possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.
Testo vigente dal 23 ottobre 1997
