Art. 4 — Misure di conservazione

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (( assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria)) opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ((, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti. (( Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2. )) (( Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione. ))

Testo vigente dal 14 giugno 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 giugno 2003

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1997 al 14 giugno 2003. 16 parole tolte, 116 parole aggiunte.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tolto: adottano per i aggiunto: assicurano per i proposti siti di importanza comunitariatolto: , entro tre mesi, dall'inclusione nell'elenco definito dalla Commissione europea, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di … del presente regolamento. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzanoaggiunto: , sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, … di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti. aggiunto: Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2. Qualora le zone speciali di conservazione tolto: ricadono all'interno delle aggiunto: ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigenteaggiunto: . Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357~art4 · fonte del testo