1. La nomina e le gestioni del cassiere e del consegnatario del Fondo edifici di culto sono regolate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718. 2. Il cassiere provvede anche alla custodia dei titoli mobiliari di proprieta' del Fondo edifici di culto. 3. Il direttore generale degli affari dei culti puo' disporre il deposito dei titoli medesimi presso un istituto bancario di diritto pubblico o una banca di interesse nazionale.

Testo vigente dal 19 febbraio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33~art34 · fonte del testo