1. I prelevamenti dai fondi di riserva iscritti nel bilancio del Fondo edifici di culto sono disposti con decreto del Ministro dell'interno. 2. L'avanzo o il disavanzo di gestione determinato alla chiusura del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente viene iscritto nel bilancio di previsione dell'anno successivo in sede di assestamento. 3. L'avanzo viene destinato a finanziare spese istituzionali del Fondo edifici di culto o gli eventuali disavanzi di gestione degli anni finanziari precedenti.
Testo vigente dal 19 febbraio 1987
