1. Il prefetto provvede alla ordinaria amministrazione dei beni del Fondo edifici di culto esistenti nella provincia ed alla riscossione dei crediti. 2. I pagamenti in favore del Fondo edifici di culto vengono effettuati mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale, che ne cura l'accreditamento alla contabilita' speciale intestata al prefetto della provincia. 3. Al termine di ogni trimestre le somme riscosse sono trasferite a cura del prefetto alla Direzione generale degli affari dei culti mediante vaglia del Tesoro, corredato da un prospetto indicante:

  • a)i debitori;
  • b)la natura e l'entita' del debito;
  • c)l'ammontare delle somme versate;
  • d)il periodo cui si riferisce il versamento;
  • e)l'imputazione al capitolo di entrata del bilancio del Fondo edifici di culto.

Testo vigente dal 19 febbraio 1987

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33~art32 · fonte del testo