1. I componenti del consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto designati ai sensi dell'art. 57 della legge durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente confermati piu' di una volta. 2. Venendo a mancare entro il quadriennio un componente del consiglio il nuovo componente resta in carica sino al compimento di tale quadriennio. 3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal direttore generale degli affari dei culti. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a vice prefetto e non inferiore a direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro dell'interno.
Testo vigente dal 19 febbraio 1987
