L'amministrazione del Fondo edifici di culto e' affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei Prefetti. Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo. Il Ministro e' coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da: il Presidente, designato dal Ministro dell'interno; il Direttore generale degli affari dei culti; 2 componenti designati dal Ministro dell'interno; 1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici; 1 componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali; 3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana. Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art57 · fonte del testo