1. Chiunque abbia in concessione o in uso, anche di fatto, edifici di culto o altri immobili in cui si trovino arredi sacri, mobili, preziosi e comunque beni di interesse storico, bibliografico, archivistico, artistico, archeologico o monumentale di proprieta' del Fondo edifici di culto risponde della diligente custodia e conservazione degli stessi. 2. Copia dei registri inventari di tali beni e' conservata dal Ministero dell'interno, dalla prefettura e dall'ufficio dell'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio. 3. Le variazioni da effettuare, per qualsiasi motivo, nei registri inventari sono comunicate alle suindicate amministrazioni.
Testo vigente dal 19 febbraio 1987
