1. Chiunque abbia in concessione o in uso, anche di fatto, edifici di culto o altri immobili in cui si trovino arredi sacri, mobili, preziosi e comunque beni di interesse storico, bibliografico, archivistico, artistico, archeologico o monumentale di proprieta' del Fondo edifici di culto risponde della diligente custodia e conservazione degli stessi. 2. Copia dei registri inventari di tali beni e' conservata dal Ministero dell'interno, dalla prefettura e dall'ufficio dell'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio. 3. Le variazioni da effettuare, per qualsiasi motivo, nei registri inventari sono comunicate alle suindicate amministrazioni.

Testo vigente dal 19 febbraio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33~art29 · fonte del testo