1. I beni culturali di proprieta' del Fondo edifici di culto non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli cui sono destinati senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno. 2. L'autorizzazione puo' essere data, sentito il consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, quando ricorrano ragioni o circostanze di particolare rilevanza, nazionale od internazionale, sotto il profilo culturale od artistico. 3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'obbligo di immediata restituzione del bene, salvo il risarcimento in favore del Fondo edifici di culto dei danni eventualmente subiti dal bene stesso. 4. Vanno in ogni caso osservate le norme di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Testo vigente dal 19 febbraio 1987

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33~art30 · fonte del testo